Whistleblowing


 

Con il termine whistleblowing s’intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”) di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni. Il segnalante spesso è un dipendente ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore o un cliente.

Si parla di whistleblowing “interno” quando la 
segnalazione viene fatta da un dipendente dell’azienda per tramite di canali di segnalazione interni all’azienda. Questi strumenti hanno allo scopo di garantire una via di comunicazione a tutti coloro che sono a conoscenza di illeciti o atti non etici avvenuti all’interno dell’organizzazione.

Quando la denuncia viene fatta pubblicamente, ad esempio all’autorità giudiziaria o alla stampa, si parla di whistleblowing di tipo “esterno”. Spesso questa forma viene scelta da coloro i quali non ripongono sufficiente fiducia nei confronti della propria organizzazione o che non considerano adeguati i sistemi e/o le procedure interne di gestione dei casi. 

Indipendentemente dalla modalità tramite la quale la segnalazione è stata effettuata, per poter essere considerata a tutti gli effetti una segnalazione di “whistleblowing” la denuncia deve riguardare degli illeciti disciplinati dal diritto nazionale o europeo. Tuttavia, le singole policy e procedure aziendali possono allargare lo spettro di casistiche attinenti, arrivando a coprire comportamenti non etici o non conformi al Codice di condotta

Ovviamente va tenuto in considerazione che il whistleblowing si riferisce a violazioni di una legge o regolamento, alla minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode e/o a gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica e va distinto da una qualunque “lamentela”, la quale è invece di solito legata ad una questione di interesse personale.


Chi sono i destinatari della normativa?

Aziende che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di 50 lavoratori subordinati.
► Aziende che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo, anche se, nell’ultimo anno, non hanno impiegato una media di 50 lavoratori subordinati.
► Aziende che si occupano di servizi, prodotti, mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, prevenzione del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente, anche se, nell’ultimo anno, non hanno impiegato una media di 50 lavoratori subordinati.

Qual' è l'oggetto delle segnalazioni whistleblowing? 

► Violazione del diritto dell'unione Europea.
► Violazioni dei d.lgs. 8-6-2001 n.231. 
► Violazione del modello di organizzazione, gestione e controllo.
 

Da quando scatta l'obbligo?

► Per le aziende con più di 249 dipendenti, dal 15 luglio 2023. 
► Per le aziende con meno di 249 dipendenti, dal 17 dicembre 2023.   
 

Quali sono le sanzioni previste in caso di mancato adeguamento alla normativa?

 Multa da € 10.000 a € 50.000 quando si accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione conformi alla legge e alle linee guida. 
► Multa da € 10.000 a € 50.000 quando si accerti che non sono state adottate procedure per la gestione delle segnalazioni conformi alla legge e alle linee guida. 
► Multa da € 500 a € 2.500 quando si accerti che è stato violato l'obbligo di riservatezza previsto dalla legge e dalle linee guida. 
► Multa fino a 20.000.000 (ovvero fino al 4% del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente, se superiore) quando si accertino violazioni degli artt. 58 § 2 lett.i e 83 § 5 GDPR. 
 





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