• 16 apr 2020 - [Speciale COVID-19]

CONGEDO PARENTELE COVID-19: NOVITA' E CHIARIMENTI DALL'INPS


Newsletter 16.04.20

Carissimi,
l’INPS con il messaggio n.1621 del 15 aprile 2020 ha fornito alcuni importanti chiarimenti riguardo il CONGEDO PARENTALE PER CORONAVIRUS, analizziamoli brevemente:

  • Il congedo per il CORONAVIRUS può essere richiesto anche in forma pregressa, per astensioni intervenute sotto forma di ferie o permessi, dal 05 marzo 2020 in poi. In pratica se il genitore si è astenuto dal lavoro usufruendo, ad esempio i giorni di ferie, può richiedere che per quei giorni vengano sfruttati i permessi predisposti appositamente per l’emergenza Coronavirus, presentando domanda sui periodi già passati,  a partire dal 05 marzo e per un periodo complessivo che non superi i 15 giorni;
  • Questo congedo inoltre può essere fruito in modo frazionato, come avviene per i normali congedi parentali. In questa maniera si può usufruire dei giorni di congedo CORONAVIRUS alternandoli ad attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della L. n. 104/1992, ecc.)
  • A norma di legge, il “congedo Coronavirus” non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni.

Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva sulle varie compatibilità/incompatibilità:
 
Fruizione dei giorni di congedo COVID-19 negli stessi giorni da parte di entrambi i genitori non compatibile; un genitore alla volta e la somma è comunque 15 giorni.
Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting incompatibile con la fruizione del congedo COVID-19
Fruizione congedo parentale e congedo COVID-19 incompatibile la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore.
Fruizione riposi giornalieri della madre o del padre e congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore dei cosiddetti riposi giornalieri per allattamento per lo stesso figlio.
Malattia di uno dei genitori l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale.
Congedo di maternità/paternità l’altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Ammesso invece se ci sono più figli.
Lavoro agile (smart working) dell’altro genitore la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile
Ferie il congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea fruizione di ferie dell’altro genitore.
Aspettativa non retribuita il congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea aspettativa non retribuita dell’altro genitore.
Part-time e lavoro intermittente il congedo COVID-19 è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore
Indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 il congedo COVID-19 è compatibile con la percezione di una di quelle indennità da uno dei genitori.
 
In ultima analisi precisiamo che la fruizione del congedo Covid-19 è compatibile con la percezione, da parte dell'altro genitore, di cassa integrazione (Cigo, Cigs, Cigd, ecc.) per «riduzione» attività lavorativa; mentre non lo è se c'è «sospensione» dell'attività (zero ore). Lo stesso lavoratore in cassa integrazione, inoltre, può fruire del congedo Covid-19 per le giornate di attività.

i nostri più cari saluti
STUDIO GEFAR