ALCUNI AGGIORNAMENTI:
Riscossione CIG pagamenti allo sportello postale, per i seguenti casi:
Nella fase di liquidazione delle prestazioni di integrazione salariale a pagamento diretto (Cigo/Aso/Cigd/Cisoa), il pagamento con accredito su conto corrente non può andare a buon fine
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nei casi in cui il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponda al codice fiscale del titolare dello strumento di riscossione (conto corrente, carta ricaricabile), cui si riferisce l’ IBAN indicato dal datore di lavoro nella domanda di liquidazione delle prestazioni (flussi SR41/SR100/SR63)
o anche
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nei casi di coordinate bancarie che risultano errate per la presenza di codici ABI/CAB allo stato non censiti o non più in uso.
Per rendere disponibili ai lavoratori le somme dell’integrazione salariale nel più breve tempo possibile, con Messaggio n. 1904 INPS ha disposto in questi casi il pagamento con bonifico domiciliato, che il lavoratore può riscuotere presso qualunque Ufficio postale presentando la comunicazione con gli estremi del bonifico inviata da Poste italiane, il codice fiscale e un documento valido. Se il lavoratore non riceve a breve la comunicazione inviatagli con servizio Poste Italiane, può comunque recarsi a riscuotere l’importo, presentando allo sportello postale la stampa del Riepilogo dei pagamenti eseguiti e, nel caso abbia beneficiato di più prestazioni nell’anno in corso, la stampa del Dettaglio Prestazioni in pagamento 2020. E’ possibile effettuare le stampe, accedendo alla sezione Riepilogo pagamenti del Fascicolo previdenziale del Cittadino, autenticandosi con codice fiscale e (PIN dispositivo o SPID o CIE o CNS) e seguendo le istruzioni del Tutorial.
Sospensione per COVID-19, novità in materia previdenziale
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i DURC in scadenza dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020;
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i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dal 23 febbraio 2020 sino al 30 giugno 2020.
Stop ai procedimenti amministrativi dell’ITL per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
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La sospensione, dettata a causa del diffondersi del Coronavirus, dura fino al 15 maggio 2020 salvo proroghe. Dal giorno successivo, quindi, i procedimenti riprenderanno il loro normale corso, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
A specificarlo è l’INL, con la nota n. 12 del 6 maggio 2020, alla luce delle novità apportate al D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020.
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