• 20 mar 2020 - [Speciale COVID-19]

ALTRI ARTICOLI COLLEGATI AL LAVORO: DECRETO "CURA ITALIA"


Newsletter 20.03.20


Carissimi,

Vi riportiamo di seguito la sintesi di alcuni articoli del Decreto 17 marzo 2020 N.18 non compresi nelle due precedenti newsletter (ammortizzatori sociali proroghe e sospensioni dei pagamenti).

 

Attendiamo ad oggi, per la maggior parte dei provvedimenti, istruzioni operative dai vari istituti.

 

 

ART. 23 CONGEDO PARENTALE/VOUCHER BABY SITTER

  • Per dipendenti con figli di età inferiore a 12 anni spettano 15 giorni di congedo parentale, pagati al 50% della retribuzione.
  • Il congedo Parentale spetta alternativamente ad uno dei 2 genitori e solo se lavorano entrambi o non percepiscono altre forme di sostegno al reddito (Naspi, Reddito di cittadinanza, ecc.).
  • Per i figli dai 12 ai 16 anni si può comunque richiedere lo stesso periodo di congedo parentale, ma senza retribuzione.
  • In alternativa al congedo può essere richiesto un voucher di 600 € per avvalersi di un servizio di baby sitter.
  • per entrambe le tipologie, è necessario presentare domanda all’Inps.

 

ART. 24 PERMESSI L. 104

  • Sono aumentati i giorni di permesso per  L.104 di n. 12 giornate complessive per il periodo Marzo/Aprile, per un totale di 18 giorni.

 

RT. 26 PERIODO DI QUARANTENA

  • Il periodo in quarantena è equiparato alla malattia ma non fa computo per il superamento del periodo di comporto (licenziamento giustificato motivo oggettivo).
  • In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande.

 

ARTT. Da 27 a 30 e ART. 38 BONUS 600€

Spetta un bonus di 600€ per il mese di Marzo, non tassabile,  per le seguenti categorie:

  • Collaboratori non iscritti ad altre forme previdenziali
  • Titolari di partita iva
  • Lavoratori autonomi iscritti ad Ago
  • Dipendenti stagionali del settore Turismo e dei Centri Termali che hanno interrotto rapporto di lavoro involontariamente nel periodo dal 01/01/2019 al 17/03/2020
  • Operai agricoli a Tempo Determinato con almeno 50 gg lavorati nel 2019
  • Lavoratori dello Spettacolo con almeno 30 gg lavorati nel 2019 e con reddito non superiore ai 50.000 €.
  • Si rimanda al decreto per le specifiche di ogni singola categoria.

 

 

ART. 32 RICHIESTA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2019

  • Spostato il termine di richiesta al 01/06.

 

ART. 33 RICHIESTA NASPI E DIS-COLL (Disoccupazione collaboratori)

  • I termini per le richieste sono stati aumentati da 68 giorni a 128 giorni.

 

ART. 37 PAGAMENTO BOLLETTINI LAVORATORI DOMESTICI

  • Tutti i  pagamenti relativi al lavoro domestico, che avevano scadenza tra il 23/02 e il 31/05, sono sospesi, i termini sono spostati al 10/06.

 

ART. 42 DISPOSIZIONI INAIL

  • Nei casi accertati d’infezione da COVID 19 nel luogo di lavoro, il medico deve redigere un certificato d’Infortunio INAIL e non di malattia. La procedura rimane quella della dichiarazione d’infortunio attuale.

 

ART. 44 FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

  • Sarà istituito un FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA con una dotazione di 300 milioni di € come fondo residuale, per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 €, compresi i professionisti iscritti agli ordini.

 

ART. 46 LICENZIAMENTI

  • Le impugnazioni dei licenziamenti sono sospese per 60 gg.
  • Dal 23/02 e per 60 gg è vietato il licenziamento dei dipendenti per giustificato motivo oggettivo.

 

ART. 63 PREMIO PER DIPENDENTI

  • Ai dipendenti, con reddito inferiore a 40.000 €, spettano 100 € nette per il mese di Marzo, per i giorni effettivamente lavorati nella sede di lavoro (non in smart working).
  • Il premio sarà corrisposto nel mese di Aprile (con la retribuzione di Marzo), ma c’è tempo fino a fine anno.

 

ART. 64 SANIFICAZIONI AMBIENTI E STRUMENTI DI LAVORO

  • Viene riconosciuto un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro nel limite di 20.000 € di spesa.

 

Restiamo a disposizione per ogni vostro quesito, nel caso troviate occupate le nostre linee telefoniche inviate una mail alla vostra persona di riferimento. 

 

I nostri più cari saluti

STUDIO GEFAR