• 13 nov 2020 -

SOSPENSIONE CONTRIBUTI INPS, RITENUTE FISCALI E IVA. NOVITÀ CONTENUTE NEL DECRETO RISTORI-BIS


Carissimi,
ci scusiamo per non essere stati tempestivi nel fornirvi le indicazioni utili ad effettuare i versamenti del prossimo 16 Novembre. Le indicazioni riportante nel Decreto Ristori -Bis  non erano così chiare da permetterci di darvi istruzioni precise. Come ormai è consuetudine abbiamo dovuto attendere la Circolare INPS n.128 del 12 Novembre 2020, uscita ieri sera, per chiarirci alcuni dubbi emersi e potervi informare correttamente su come procedere rispetto ai versamenti suddetti. 
 

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI INPS
Con la circolare n. 128 del 12/11/2020, l’INPS ha recepito il provvedimento normativo introdotto dall’art. 11 del Decreto Ristori - bis in merito alla sospensione dei versamenti in scadenza il 16/11/2020 dei contributi previdenziali e assistenziali.
Possono usufruire dell’esonero contributivo tutte le attività soggette a limitazioni previste dal DPCM 24 ottobre 2020 come recepito dall’art. 13 del 137/2020, (cosi detto Decreto Ristori). Vi rientrano le attività comprese nell’allegato 1 del Dl 149/2020 come alberghi, ristoranti, gelaterie, bar, villaggi turistici ecc. Inoltre sono ricomprese anche le attività a favore dei datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle zone rosse e arancioni, appartenenti ai settori economici individuati nell’allegato 2 del Dl 149/2020.
I versamenti oggetto di sospensione del 16/11/2020 dovranno essere effettuati senza sanzioni ed interessi: in un’unica soluzione entro il 16/03/2021 o in forma rateizzata, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, la prima scadente il 16/03/2021.
E’ prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle rateizzazioni concesse dall’INPS in fase amministrativa. Si precisa che la sospensione non opera rispetto alla terza rata in scadenza il 16/11/2020 per le rateizzazioni Covid di cui la prima rata scadeva il 16/09/2020. E’ confermato il versamento dei premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
 
(Vedi tabella)
SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE/IVA
A favore dei soggetti:
  • Esercenti attività sospese di cui all’art. 1 del DPCM 03/01/2020 (palestre, piscine, centri benessere, sale giochi, scommesse e bingo, sale teatrali, sale da ballo, discoteche ecc.. aventi domicilio o sede operativa in qualsiasi aria del territorio nazionale.
  • Esercenti attività di ristorazione che hanno domicilio, sede legale o operativa nelle zone arancioni o rosse come stabilito con le ordinanze del ministero della salute.
  • Operanti nei settori economici individuati nella tabella 2 D.L. 149/2020  (grandi magazzini, commercio a dettaglio e varie attività commerciali) nonché esercenti dell’attività alberghiera, agenzia dei viaggi, tour operator, con domicilio, sede legale o operativa nelle zone rosse
E’ disposta la sospensione dei termini in scadenza il 16/11/2020 relativamente al versamento:
  • delle ritenute alla fonte sui redditi dipendente/assimilati e dell’addizionale regionale IRPEF operate in qualità di sostituto d’imposta
  • dell’IVA (terzo trimestre per soggetto trimestrale e ottobre per soggetti mensili).
I versamenti oggetto della sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzione di interessi, in    un’unica soluzione entro il 16/03/2021, ovvero in forma rateizzata fino al massimo di 4 rate di pari importo, la prima rata scadente il 16/03/2021.

(Vedi Tabella)
I nostri più cari saluti
STUDIO GEFAR