• 02 nov 2020 -

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI DOPO LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA DEL "DECRETO RISTORI"


Carissimi,
riportiamo di seguito alcune precisazioni e indicazioni dello Studio, oltre ai primi chiarimenti emersi dopo la pubblicazione del nuovo DL 137 del 28 Ottobre 2020,  "Decreto Ristori".

 

PRECISAZIONI DALLO STUDIO:
 

Sgravi contributivi per le aziende che decidono di non usufruire delle 18 settimane di CIG previste dal Decreto Agosto

E’ operativo lo sgravio contributivo, previsto dal Decreto 104/2020 Decreto Agosto per quelle aziende che decidono di non usufruire delle 18 settimane di cassa integrazione concesse dallo stesso decreto per il periodo 13/07 – 31/12/2020.
Per le aziende che si trovano al momento in tale situazione e potrebbero usufruire dello sgravio poiché non hanno ancora richiesto settimane di cig in tale periodo, consigliamo di posticipare l’eventuale utilizzo di tale sgravio ai mesi di Novembre e Dicembre.
Questo vista la situazione di incertezza in cui versa il Paese e l’impossibilità di essere sicuri di non aver necessità della cig nel prossimo futuro, in tal caso il credito dovrà essere recuperato.



Dipendenti in quarantena

Viste le molte richieste pervenuteci, precisiamo che la messa in quarantena è assimilabile alla malattia solo in caso di rilascio di certificato medico.
Nel caso in cui il dipendente non sia in possesso di certificato, può :
-          continuare a svolgere la propria attività lavorativa in smartworking
-          utilizzare ferie e/o permessi
-          essere posto in cassa integrazione
 
 


 
CHIARIMENTI E NOVITÀ EMERSE DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DL 137 "DECRETO RISTORI"
 

Confronto su Cassa Integrazione COVID e licenziamenti tra Governo e Sindacati 
 
Come noto, il recente “Decreto RistorI” (D.L. n. 137/2020) ha prorogato il divieto di licenziare fino al 31 gennaio 2020 e differito la cassa integrazione per ulteriori 6 settimane.
Secondo Cgil, Cisl e Uil non basta, occorre infatti prolungare il blocco dei licenziamenti fino alla fine di marzo e concedere la Cig Covid gratuita alle imprese.
Pertanto, nell'incontro del premier Giuseppe Conte con i leader di Cgil, Cisl e Uil, assieme ai ministri di Lavoro, Economia e Sviluppo economico, rispettivamente Nunzia Catalfo, Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli, si è giunti alle seguenti conclusioni:
  • allungare di altre 12 settimane la cassa Covid, questa volta completamente gratuite per le imprese, indipendentemente cioè dal calo del fatturato. Si arriva così a 18 settimane complessive di CIG;
  • prorogare il blocco dei licenziamenti fino al 21 marzo 2021.
Le misure, con ogni probabilità, saranno inserite nella prossima Legge di Bilancio.
 

Proroga di 6 settimane per gli ammortizzatori sociali

Come da nostra newsletter del 29 Ottobre 2020, è stata definita nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre la proroga degli ammortizzatori sociali COVID-19 per 6 settimane.
Si tratta di un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale (CIG ordinaria, Assegno ordinario, CIG in deroga e CISOA) per traghettare al 2021 i datori di lavoro che hanno esaurito i periodi di trattamento concessi dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in attesa dei nuovi interventi da inserire nella legge di stabilità per il 2021.
Vediamo di cosa si tratta e come funzionano.

Da quando decorre il nuovo trattamento di sei settimane

Il trattamento di sostegno al reddito riguarda i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Le sei settimane di trattamento si potranno richiedere nell’arco temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
La data iniziale del trattamento è collegata alla durata massima di 18 settimane, fruibili in due gruppi di 9 più 9 settimane, previste dal D.L. n. 104/2020.

Gli effetti del D.L. 104/2020 sulle nuove sei settimane

Le aziende che hanno goduto per intero delle diciotto settimane previste dal D.L. n. 104/2020 arrivano a coprire con gli ammortizzatori sociali il periodo fino al 15 novembre 2020.
Quindi, le sei settimane che decorrono dal 16 novembre, servono a sostenere i datori di lavoro nello scorcio d’anno in attesa delle nuove decisioni che saranno prese con la legge di stabilità.
Le nuove sei settimane possono essere concesse ai datori di lavoro che hanno richiesto ed avuto autorizzato per intero il precedente periodo di diciotto settimane, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori che hanno dovuto ridurre o sospendere l’attività a seguito del DPCM 24 ottobre 2020.

Per le sei settimane può essere dovuto il contributo addizionale

Le sei settimane del D.L. n. 137/2020 seguono le medesime regole di funzionamento delle ulteriori nove settimane del D.L. n. 104/2020 alle quali si riallacciano.
Pertanto sono anch’esse con pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro che non abbiano avuto un calo di fatturato oltre il 20%, restano gratuite negli altri casi.

Inoltre - e questa è una novità del D.L. n. 137/2020 - sono gratuite anche per i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività a seguito dell’emanazione del DPCM 24 ottobre 2020, a prescindere dal controllo del calo di fatturato (si veda il comma 3 dell’art. 12, D.L. n. 137/2020).
 


Operativo il Fondo Nuove Competenze 

Con il Decreto Rilancio è stato introdotto un Fondo con la finalità di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro.
Destinatari
Sono destinatari i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa stabilendo che parte dell'orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.
Accordi
Il Decreto prevede che gli accordi collettivi individuino i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze e che:
  • siano sottoscritti entro il 31 dicembre 2020;
  • prevedano progetti formativi;
  • stabiliscano il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento;
  • stabiliscano il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze.

Nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa, gli accordi devono, inoltre, dimostrare il possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.
II limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore è individuato in 250 ore e le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL.
Accesso al Fondo
I datori di lavoro che hanno stipulato l'apposito accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro possono presentare istanza di contributo nei confronti di ANPAL con allegati l'intesa stipulata ed il progetto per lo sviluppo delle competenze.
Il decreto stabilisce, inoltre, che in caso di gruppi societari la domanda può essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle società controllate al 100%.
L'ANPAL, dal canto suo - sentita la Regione interessata dal progetto che si esprimerà anche tenuto conto della propria programmazione regionale dei progetti in materia di formazione continua - provvederà a valutare l'istanza di contributo in termini di conformità formale e sostanziale ai requisiti previsti dal decreto stesso.
Si ricorda che la valutazione delle istanze di contributo avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione.

I nostri più cari saluti
STUDIO GEFAR 

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