• 18 giu 2020 - [Speciale COVID-19]

NUOVO DECRETO: CAMBIANO I TERMINI PER USUFRUIRE DELLE ULTERIORI 4 SETTIMANE DI CIG


Newsletter 17.06.20
Carissimi,
oramai è una consuetudine, non possiamo sapere oggi quello che dobbiamo fare domani, quindi anche in questo caso, i flussi di lavoro già programmati e organizzati devono essere rivisti.

Non appena pubblicata l'ultima nostra newsletter del 15 giugno e dopo aver contattato quasi tutti i clienti per definire insieme l'attivazione degli ammortizzatori sociali come da decreto Rilancio, proprio ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto  il Decreto legge n 52 del 16 giugno 2020 (Decreto Crescita), che in particolare  prevede nuove disposizioni per la fruizione delle 4 settimane senza dover attendere il 1° Settembre 2020.
Ovviamente attendiamo i chiarimenti INPS per capire come operare rispetto alle domande, ovvero: possiamo considerare un'unica domanda o formularne una apposita per le nuove 4 settimane previste dal decreto crescita?

In sintesi il nuovo decreto:
  • ammortizzatori sociali: possibilità di fruizione immediata delle 4 settimane per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle precedenti 14 settimane, senza dover attendere il termine del 1° settembre 2020. 
  • Termini di presentazione delle domande per ammortizzatori Covid: fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione (termine decadenziale). In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore al predetto termine.
  • Domande riferite a periodi di inizio sospensione o riduzione compresi tra il 23 febbraio e il 30 aprile: termine di presentazione, a pena decadenza, 15 luglio 2020;
  • Sanatoria per errori o errata presentazione: i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti di integrazione salariale diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato. dall’amministrazione competente. Si considerano tempestive le domande presentate comunque entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto;
  • Pagamento diretto:  in caso di pagamento diretto il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, si applica il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, se tale data è posteriore ai predetti termini. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 
ATTENDIAMO PRECISAZIONI INPS

Sarà nostra cura contattarvi telefonicamente o attraverso mail per definire le vostre necessità in base a questo nuovo decreto.
 
 

I nostri più cari saluti
STUDIO GEFAR