• 23 ott 2020 -

MORATORIA CARTELLE ESATTORIALI E SGRAVI AL SUD


 
Carissimi,
in attesa delle nuove disposizioni legislative che il Governo sta mettendo a punto, riguardati gli ammortizzatori sociali e gli sgravi contributivi a favore delle imprese, vi riportiamo di seguito alcune novità previste dal DL 129/2020 e dalla circolare INPS n.122 del 22 ottobre.


Cartelle, la moratoria si allarga a tutto il 2020
 
Con il decreto legge n.129/2020  viene disposta la proroga al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della Riscossione. Così, i versamenti delle rate di dilazione in scadenza nel periodo 8 marzo/31 dicembre 2020 devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 (mese successivo al termine del periodo di sospensione). Allo stesso tempo viene prorogato al 31 dicembre 2020 anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate. Pertanto, per i piani di dilazione in corso alla data dell’8 marzo 2020 nonché per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 la decadenza dal beneficio della rateazione nonché gli altri effetti previsti dalla norma di cui all'articolo 19 del DPR 602/1973, si determinano in caso di mancato pagamento di 10 rate (anziché 5) anche non consecutive.
Sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 anche gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. 
 

Decontribuzione Sud, istruzioni INPS per la fruizione 
 
Con l’art. 27 del Decreto Agosto (D.L n. 104/2020 – convertito dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020) è stato previsto un esonero parziale immediato dal versamento dei contributi pari al 30% dei contributi previdenziali dovuti senza individuazione di un tetto massimo mensile, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, per aree del Sud definite svantaggiate.

A chi spetta e per quanto

L’INPS, con circolare n. 122 del 22 ottobre 2020, ha fornito le attese istruzioni per la concreta fruizione dell’Agevolazione SUD prevista per l’ultimo trimestre 2020 ed a tal proposito ha confermato che l’agevolazione in questione spetta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
 
Specifica, inoltre, l’Istituto che il periodo di fruizione dello sgravio può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Natura, aiuti di stato e coordinamento con altri incentivi

L’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione ma trattandosi di un beneficio contributivo, è invece subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni:
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La decontribuzione rappresenta, invece, un aiuto di Stato già approvato.
Infine la circolare evidenzia che si tratta di un esonero pari al 30% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, a fronte di rapporti di lavoro subordinati sia instaurati che instaurandicumulabile sia con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta come ad esempio l’incentivo all’assunzione di over 50, quello per i disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate o l’esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani, sia con riferimento agli incentivi di tipo economico come ad esempio l’incentivo all’assunzione di disabili o l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI.
  
I nostri più cari saluti
STUDIO GEFAR