• 05 gen 2021 -

LEGGE DI STABILITÀ 2021: LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO



Riportiamo di seguito, in sintesi,  le principali novità in materia di lavoro approvate con la Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2021.

Il provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 ma, come specificato successivamente, l'attuazione di alcune delle misure saranno subordinate all'autorizzazione della Commissione europea (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) e alle circolari INPS.


Confermata l'ulteriore detrazione d'imposta
E’ stata confermata l'ulteriore detrazione per i percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilato superiori a 28.000 euro. Invariate le fasce di ulteriore detrazione spettante da 28.000 a 35.000 e da 35.000 a 40.000 euro e decrescenti all'aumentare del reddito percepito.
La precedente disposizione limitava l’ulteriore detrazione alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
 

Sgravi contributivi per le assunzioni di giovani
Le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato intervenute nel biennio 2021-2022 possono beneficiare dell'esonero riconosciuto nella misura del 100% della contribuzione a carico azienda per un periodo massimo di trentasei mesi ed entro il limite di importo massimo pari a 6.000 euro annui.

Lo sgravio è riconosciuto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto il 36° anno di età.

In questo caso la norma non è molto chiara ma pare che, il requisito richiesto ai lavoratori sia quello di non aver avuto rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Il predetto esonero contributivo è, inoltre, esteso a quarantotto mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o in una unità produttiva nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Fermo restando i principi generali in materia di agevolazioni contributive previste dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero ai licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva.

L'incentivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pertanto attendiamo tale autorizzazione per attivare l’ incentivo.
 

Assunzione donne
Le assunzioni di donne lavoratrici, effettuate nel biennio 2021-2022, potranno beneficiare dell'esonero nella misura del 100% dei contributi a carico azienda e nel limite massimo di importo annuo pari a 6.000 euro.
Pertanto, l'agevolazione è fruibile per la durata massima di 12 mesi per contratti a tempo determinato e 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di:

  • Donne di età non inferiore a 50 anni disoccupate da oltre 12 mesi.
  • Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in determinate regioni svantaggiate.
  • Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Quanto sopra esposto, è subordinato ad un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

L'incentivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pertanto attendiamo tale autorizzazione per attivare l’ incentivo. 


Estenzione della decontribuzione SUD
La legge di bilancio 2021, estende la misura straordinaria introdotta dal  Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, sino al 31 dicembre 2029 modulandola come di seguito:
  • 30% di esonero dei contributi previdenziali a carico azienda sino al 31 dicembre 2025;
  • 20% di esonero dei contributi previdenziali a carico azienda per gli anni 2026-2027;
  • 10% di esonero dei contributi previdenziali a carico azienda per gli anni 2028-2029.
L'agevolazione è concessa per il periodo 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19". I successivi periodi sono concessi previa adozione dell'autorizzazione della Commissione europea  (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) e nel rispetto della condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, pertanto attendiamo tale autorizzazione per attivare la misura.
 

Proroga dei contratti a tempo determinato
La deroga alla proroga dei contratti a tempo determinato, è estesa sino al 31 marzo 2021.
La norma consente di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, in deroga alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
 

Proroga CIG Covid-19
I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per le cause connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, come previsto dal Decreto Cura Italia, per una durata massima di dodici settimane, senza nessun contributo addizionale, indipendentemente dal fatturato.

In particolare, per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), il periodo di dodici settimane dovrà essere collocato tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021. Diversamente, le predette dodici settimane di assegno ordinario (FIS) o cassa integrazione in deroga (CIGD) potranno essere richieste nel periodo tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021.
Le precedenti settimane richieste ai sensi del Decreto Ristori, qualora collocate, anche parzialmente, successivamente al 1° gennaio 2021, erodono le settimane richiedibili ai sensi della legge di stabilità 2021.


Esonero per le imprese No-CIG
Le imprese che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge di bilancio, le nuove 12 settimane, potranno richiedere l'esonero dal versamento  dei contributi a loro carico per un ulteriore periodo di otto settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti dell'importo dei contributi a carico dell'azienda, calcolati sulla retribuzione persa per l'integrazione salariale già fruita nei mesi di Maggio e  Giugno 2020, con l'esclusione dei contributi e dei premi dovuti all'INAIL.

Attendiamo circolare INPS che ci fornirà ulteriori indicazioni per l'attuazione della suddetta norma.


Bloco dei licenziamenti
Fino al 31 marzo 2021 restano precluse le procedure di licenziamento collettivo e sospese quelle pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso sia impiegato in un appalto e successivamente riassunto dal nuovo appaltatore in forza della legge, del contratto collettivo o di una clausola del contratto di appalto.
Resta, altresì, preclusa sino alla medesima data la possibilità di recedere individualmente dai contratti di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3, Legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano sospese le procedure di cui al successivo art. 7.

Il predetto blocco non opera:
  • per i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività;
  • per le fattispecie di fallimento senza esercizio provvisorio dell'attività d'impresa;
  • nelle ipotesi di accordo aziendale, stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano un accordo di risoluzione del rapporto di lavoro con accesso al trattamento di disoccupazione e limitatamente ai lavoratori aderenti.
Congedo di paternità
Incrementata da 7 a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l'anno 2021.

Smart Working
Fino al 31 marzo 2021 è prevista la possibilità di accedere allo smart working per tutti i genitori lavoratori con figli minori di 14 anni.