• 15 nov 2020 -

L'INPS CAMBIA LE CIRCOLARI DUE GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA: [sostituisce la precedente] SOSPENSIONE CONTRIBUTI INPS, RITENUTE FISCALI E IVA. NOVITÀ CONTENUTE NEL DECRETO RISTORI-BIS


Carissimi,
purtroppo viviamo così. Nonostante fosse già tardi, vista la scadenza prossima del 16 Novembre, abbiamo ricevuto indicazioni relative al Decreto Ristori -Bis  da una circolare INPS il 12 Novembre (Circolare INPS n.128 del 12 Novembre 2020) che, come potrete constatare è stata sostituita. Come se non bastasse, la sera del 13 Novembre, dopo aver avvisato tutti i clienti interessati alla sospensione, aver inviato la newsletter e pubblicato la notizia su tutti i canali, l'INPS esce con una nuova Circolare la 129 del 13 novembre, che prevede la sospensione dei Contributi per alcune attività, solo per le zone rosse (vedi tabella 1).
Riportiamo di seguito quanto già  esposto nella precedente newsletter evidenziando solo i cambiamenti:  


SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI INPS
Con la 
Circolare 129 del 13 novembre, l’INPS ha recepito il provvedimento normativo introdotto dall’art. 11 del Decreto Ristori - bis in merito alla sospensione dei versamenti in scadenza il 16/11/2020 dei contributi previdenziali e assistenziali.
Possono usufruire dell’esonero contributivo tutte le attività soggette a limitazioni previste dal DPCM 24 ottobre 2020 come recepito dall’art. 13 del 137/2020, (cosi detto Decreto Ristori). Vi rientrano le attività comprese nell’allegato 1 del Dl 149/2020 come alberghi, ristoranti, gelaterie, bar, villaggi turistici ecc. Inoltre sono ricomprese anche le attività a favore dei datori di lavoro con unità produttive ubicate solo nelle zone rosse, appartenenti ai settori economici individuati nell’allegato 2 del Dl 149/2020.
I versamenti oggetto di sospensione del 16/11/2020 dovranno essere effettuati senza sanzioni ed interessi: in un’unica soluzione entro il 16/03/2021 o in forma rateizzata, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, la prima scadente il 16/03/2021.
E’ prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle rateizzazioni concesse dall’INPS in fase amministrativa. Si precisa che la sospensione non opera rispetto alla terza rata in scadenza il 16/11/2020 per le rateizzazioni Covid di cui la prima rata scadeva il 16/09/2020. E’ confermato il versamento dei premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
 
(Vedi tabella n.1)
SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE/IVA
A favore dei soggetti:
  • Esercenti attività sospese di cui all’art. 1 del DPCM 03/01/2020 (palestre, piscine, centri benessere, sale giochi, scommesse e bingo, sale teatrali, sale da ballo, discoteche ecc.. aventi domicilio o sede operativa in qualsiasi aria del territorio nazionale.
  • Esercenti attività di ristorazione che hanno domicilio, sede legale o operativa nelle zone arancioni o rosse come stabilito con le ordinanze del ministero della salute.
  • Operanti nei settori economici individuati nella tabella 2 D.L. 149/2020  (grandi magazzini, commercio a dettaglio e varie attività commerciali) nonché esercenti dell’attività alberghiera, agenzia dei viaggi, tour operator, con domicilio, sede legale o operativa nelle zone rosse
E’ disposta la sospensione dei termini in scadenza il 16/11/2020 relativamente al versamento:
  • delle ritenute alla fonte sui redditi dipendente/assimilati e dell’addizionale regionale IRPEF operate in qualità di sostituto d’imposta
  • dell’IVA (terzo trimestre per soggetto trimestrale e ottobre per soggetti mensili).
I versamenti oggetto della sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzione di interessi, in    un’unica soluzione entro il 16/03/2021, ovvero in forma rateizzata fino al massimo di 4 rate di pari importo, la prima rata scadente il 16/03/2021.

(Vedi Tabella n.2)


[Solo per per farvi capire le difficoltà che stiamo affrontando, due circolari in due giorni. Questo è quello che si vedeva ieri dal sito INPS: la circolare 128 non era più disponibile]
I nostri più cari saluti
STUDIO GEFAR