• 09 apr 2020 - [Speciale COVID-19]

EROGAZIONE DEL PREMIO DI 100 EURO: ARRIVANO I CHIARIMENTI


Newsletter 09.04.20


Carissimi,
la scelta dello Studio di attendere ad erogare il premio di 100 euro ai dipendenti (newsletter del 06.04.20) previsto dal Decreto "Cura Italia" del 17 marzo 2020 art.63, è stata avvalorata dalla Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.18E del 9 aprile 2020.

I chiarimenti fanno particolare riferimento alle incongruenze  riportate nella circolare 3 aprile 2020 n. 8E, pertanto la Risoluzione precisa che il premio di 100 euro deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

  • In sostanza, il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart workingovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.)
  • Ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante,  può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto. 
  • Tenuto conto della ratio della disposizione in esame e dell’importo di cui trattasi, si ritiene che il premio di 100 euro spetti al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time part time. 
  • Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili. 
  • Fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti part time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante. 


nostri più cari saluti

STUDIO GEFAR