• 02 giu 2020 - [Speciale COVID-19]

EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - BONUS 600 EURO LE NOVITÀ


Newsletter 02.06.20
Carissimi,
riportiamo di seguito quanto previsto nel Decreto Interministeriale riguardo l'emersione del lavoro irregolare, e le novità per l'erogazione del Bonus 600 Euro.
 

EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE, IL DECRETO

​È stato pubblicato il Decreto Interministeriale, che ha previsto la possibilità per il datore di lavoro italiano o straniero di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020 e per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi.
 
I settori interessati sono:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.


Due differenti procedure regolano la presentazione delle domande agli uffici del Ministero dell'Interno in base ai soggetti interessati.
Esse potranno essere presentate:
1. Per quanto riguarda i datori di lavoro operanti nei settori indicati che presentano istanza in favore di cittadini extracomunitari, presso lo Sportello unico per l'immigrazione istituito nelle prefetture.
In questo caso, i datori di lavoro devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Devono possedere, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro. Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito deve essere non inferiore a 20.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, e non inferiore a 27.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.
La sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare già in corso con cittadini italiani o comunitari, si può invece dichiarare con istanza telematica all'INPS.
A disciplina di quest'ultimo procedimento, l'Istituto ha fornito le prime istruzioni operative con la Circolare n. 68 del 31 maggio 2020 e, dopo averne elencato i contenuti, specifica che la domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio dedicato presente all'interno del portale dell'Istituto alla pagina www.inps.it, a decorrere dal 1°giugno 2020 e sino al 15 luglio 2020.
2. Gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori indicati, possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo presso le Questure, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, che potrà essere presentata presso i 5.700 uffici Postali dedicati.
Per presentare istanza occorre:
- essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di un'attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica del proprio Paese di origine;
- essere presente sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020;
- comprovare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati con documentazione da esibire all'atto della presentazione dell'istanza.
Le domande possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio.
 
 
BONUS 600 EURO

Erogazione automatica per Aprile

Con la Circolare 66 del 29.05.20 l'INPS stabilisce che i lavoratori che hanno già presentato la domanda per la fruizione del  “bonus 600 euro” per il mese di marzo 2020  e che, in accoglimento della domanda medesima, hanno percepito la predetta indennità, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità per il mese di aprile 2020. In tali casi, infatti, l’indennità sarà erogata dall’INPS secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020.
Attenzione: i lavoratori che non hanno presentato domanda per l’accesso al “bonus 600 euro” possono presentare la relativa domanda per la fruizione dell’indennità, anche per il mese di marzo, entro il 3 giugno 2020.
 

Ampliata la platea dei destinatari

Con la circolare n. 67 del 29.05.20, l’INPS ha recepito la novità legislativa del D.I. n. 10 del 30 aprile 2020 riguardante l’estensione del bonus in argomento, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, anche ai:
  • lavoratori stagionali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.
Rientrano nella prima categoria i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che:
  • hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • abbiano prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.
Sono destinatari del bonus 600 euro anche i lavoratori intermittenti che abbiano svolto prestazione lavorativa - nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. Sono destinatari dell’indennità:
  • sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità;
  • sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.
Inoltre, risultano destinatari dell’indennità i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. In particolare, il decreto prevede che detti lavoratori, ai fini dell’accesso al bonus, siano stati titolari - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 - di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 cod. civ. e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020.
Infine, rientrano quali beneficiari dell’indennità i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere per il 2019 un reddito annuo - derivante dalle predette attività - superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata INPS, alla data del 23 febbraio 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
 
 

I nostri più cari saluti
STUDIO GEFAR