• 01 set 2020 - [Speciale COVID-19]

DECRETO AGOSTO: ULTERIORI CHIARIMENTI


Newsletter 02.09.20
Carissimi,
in attesa di ulteriori  circolari o messaggi esplicativi, di seguito alcuni chiarimenti esposti per articolo, relativi al Decreto Agosto DL 104che più ci riguardano:

AMMORTIZZATORI SOCIALI ART. 1
messaggio INPS 3131 del 21.08.2020

Durata

Con l’art. 1 viene data alle imprese la possibilità di usufruire di ulteriori 18 settimane complessive (9 + 9) della CIGO, del FIS o della Cassa in deroga. Le 18 settimane dovranno essere collocate tra il 13 luglio ed il 31 dicembre. Tali settimane vanno ad azzerare eventuali residui di settimane disponibili al 12 luglio ai sensi della precedente normativa.

Condizioni per poter ottenere l’ulteriore periodo di integrazione salariale e costi a carico azienda
La fruizione è sempre condizionata alla procedura di consultazione sindacale. Le prime nove settimane non prevedono costi a carico azienda. Le ulteriori nove settimane sono condizionate:
a) le prime nove devono esser già state integralmente autorizzate ed utilizzate.
b) È previsto il versamento di un contributo addizionale a carico azienda sulla base della riduzione del fatturato aziendale. Esso sarà pari al: 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o la riduzione di orario, se nella comparazione fatturato aziendale del primo semestre 2019 e quello dei primi sei mesi del 2020 il fatturato si è ridotto meno del 20%; 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di sospensione o di integrazione salariale, per le aziende che non hanno subito cali di fatturato. Nessuno se la riduzione è stata superiore al 20 %
Le imprese che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 non debbono versare alcun contributo addizionale. L’iter procedimentale richiede, per la fruizione delle ulteriori nove settimane, una autocertificazione con l’indicazione dell’eventuale riduzione di fatturato.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER LE IMPRESE CHE NON RICHIEDONO INTERVENTI SALARIALI INTEGRATIVI ART. 3

Con l’art. 3, viene introdotta una agevolazione contributiva, per un massimo di quattro mesi, da fruire entro il prossimo 31 dicembre ed in favore delle imprese che non richiedano ulteriori trattamenti integrativi per il coronavirus, pur avendo usufruito nei mesi di maggio e giugno degli ammortizzatori sociali COVID-19. La disposizione non è immediatamente operativa, in quanto occorre attendere l’autorizzazione della Commissione Europea, ex art. 108, paragrafo 3, del Trattato di Bruxelles, oltreché le indicazioni dell’INPS.

Destinatari del beneficio.
Potranno usufruire del beneficio tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, anche a capitale pubblico, con esclusione di quelli del settore agricolo, che hanno fruito tra maggio e giugno di integrazioni salariali COVID-19, attraverso, la CIGO, il FIS, la Cassa in deroga, i Fondi bilaterali alternativi e quelli dei Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Quelli del settore agricolo, sia che abbiano utilizzato la CISOA che la Cassa in deroga, sono esclusi, probabilmente, per la peculiarità della contribuzione agricola. L’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto, ai sensi del D.L. n. 18, periodi integrativi anche parzialmente, successivi al 12 luglio (quindi sulla base della precedente normativa);

Valore del beneficio.
L’esonero quadrimestrale dal pagamento dei contributi previdenziali è pari, sulla quota a carico di ciascun datore, al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno, con esclusione dei premi e contributi INAIL, riparametrato ed applicato su base mensile. Si attende la circolare dell’INPS per l’attuazione del seguente beneficio.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA DI NASPI E DIS-COLL - ART. 5

I lavoratori che non usufruiscono più di una di queste due indennità perché scaduta nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, si vedranno accreditati ulteriori due mesi, a condizione che non si benefici già di altre indennità. L’importo sarà pari all’ultima mensilità ricevuta.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - ART. 6

I datori di lavoro, a esclusione di quelli del settore agricolo, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2020, ottengono l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Questa agevolazione non si può applicare ai lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. L’agevolazione può essere utilizzata nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E GLI STABILIMENTI TERMALI - ART. 7

L’esonero di cui l’articolo 6 del presente decreto è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il comma 3 del predetto articolo 6. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi della sezione della commissione europea come misura di aiuto di stato e sostegno economia nell’attuazione emergenza Covid 19.

DISPOSIZIONI SULLA PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE - ART. 8

I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere possono essere rinnovati o prorogati, anche in assenza di causale, una sola volta e per un massimo di 12 mesi, ferma restando la durata massima complessiva pari a 24 mesi, sottoscrivendo il relativo atto entro il 31 dicembre 2020. E ‘stato altresì abrogato il comma 1-bis che prevedeva la proroga automatica dei contratti per periodi coincidenti a quelli di sospensione per causa Covid-19.

LICENZIAMENTI - ART. 14

Divieto di licenziamento
I licenziamenti vietati sono ancora solo quelli per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi.
Il testo del decreto approvato non prevede una data finale per la sospensione del blocco di questi licenziamenti
Al comma 1, infatti, prevede che “Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti d’integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica del COVD 19 di cui all’articolo 1 ovvero all’esonero del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, numero 223 e restano altesi sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salvo le ipotesi in cui il personale interessato al recesso, da già impegnato nell’appalto sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausula di contratto di appalto”.
Ne consegue che per tutto il periodo in cui si fluisse della cassa integrazione o anche dell’esonero dal versamento dei contributi stabiliti dal decreto di agosto, i licenziamenti sono bloccati e non si può procedere in tal senso.
Il blocco di licenziamenti quindi dovrebbe estendersi per tutte le 18 settimane di ammortizzatori sociali previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto di agosto che potranno essere richiesti con ricorrenza dal 13 luglio 2020.
I licenziamenti, però, non sono bloccati per tutti i datori di lavoro. Sono escluse:  le imprese che hanno cessato l’attività (senza trasferire l’azienda o compendi aziendali che costituiscono ramo autonomo);  le imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;  nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. In questo ultimo caso ai lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione Naspi.

Conseguenze della violazione del divieto di licenziamento
La violazione del divieto di licenziamento comporta (oltre alla nullità dei medesimi per violazione di norme imperative) la revoca dell’esonero contributivo e l’impossibilità di presentare istanza di integrazione salariale per COVID-19.