• 30 mar 2020 - [Speciale COVID-19]

BONUS E INDENNITA': A CHI SPETTANO - LE ISTRUZIONI PER LE RICHIESTE


Newsletter 30.03.20
Carissimi,
di seguito le indicazioni per usufruire dell' indennità e del bonus  COVID-19 di 600 €.


NDENNITÀ COVID 19 – LA DOMANDA DAL 1° APRILE


Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi


A tale indennità possono accedere:
  • i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
  • i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
 
  • L’indennità spetta anche a collaboratori sportivi si società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI
 
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
  • Artigiani
  • Commercianti
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
 
L’indennità di 600  € spetta anche:
  • ai Soci Lavoratori di Snc e Srl, purché iscritti alle gestioni Speciali dell’AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri, imprenditori agricoli professionali). Il Ministero specifica che questi lavoratori sono classificabili come autonomi. 
  • al titolare di un negozio purché iscritto alla gestione commercianti e non ad altre forme di previdenza

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari).
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
 

Indennità lavoratori agricoli
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:
o possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo
dipendente;
  • non siano titolari di pensione.
 Indennità lavoratori dello spettacolo
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
  • almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
  • che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
o detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
 
IMPORTANTE: Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.


BONUS BABY SITTING - LA DOMANDA DAL 1° APRILE

A chi spetta:

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA ALL'INPS

Per la richiesta dell'indennizzo è necessario accedere al portale INPS:
L’accesso ai servizi online dell’INPS può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali:

  • PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto.

Inoltre, per garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali con modalità interamente telematiche, l’Istituto ha messo in atto le seguenti due modalità: 


1 - Modalità semplificata di compilazione e invio on line delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus 

L’accesso ai servizi sul portale INPS ( 
www.inps.it)  è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020.
La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
  • sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
  • Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).
2 - Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate.

Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.
Con riferimento alla sola prestazione “bonus per i servizi di baby-sitting”, nell’ipotesi che la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus (cfr. paragrafo n. 5, circolare n. 44 del 24 marzo 2020).

Nuova procedura di emissione del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza (non ancora attiva) 

L’Istituto è prossimo al rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale. Con successivo messaggio saranno forniti maggiori dettagli operativi e la data di avvio del servizio.

Per eventuali chiarimenti sulle modalità di richiesta e gestione del proprio PIN, si invita a fare riferimento alla guida accessibile dalla home page del portale 
www.inps.it, seguendo il seguente percorso:
1) link “Assistenza” (in alto a sinistra)
2) link “Ottenere e gestire il PIN” (menù di sinistra)





REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PER PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE DIVERSE DALLA GESTIONE SEPARATA INPS -  LA DOMANDA DAL 1° APRILE

Come dettaglia il Ministero del Lavoro, il provvedimento prevede che il bonus andrà chiesto alla propria cassa e sarà erogato a chi ha avuto redditi fino a 35mila euro o, tra 35 e 50mila, abbia subito cali di attività di almeno il 33% nei primi 3 mesi 2020.

L’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Il decreto stabilisce che questo importo sarà riconosciuto:
  • ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro e - si legge in una bozza del decreto - "la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi" scattati con l'emergenza sanitaria;
  • ai lavoratori che, sempre nell'anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19.
Le  domande per l'ottenimento dell'indennità possono essere presentate da professionisti e lavoratori autonomi presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti.


Inostri più cari saluti
STUDIO GEFAR